Il Servizio Ispezioni del Lavoro (SIL) della DTL svolge l’attività di vigilanza attraverso le articolazioni organizzative...
Il Servizio Ispezioni del Lavoro (SIL) della DTL svolge l’attività di vigilanza attraverso le articolazioni organizzative costituite da due differenti aree operative, denominate rispettivamente Vigilanza Ordinaria e Vigilanza Tecnica.
La prima si occupa di verificare l’applicazione delle leggi in materia di regolarità dei rapporti di lavoro, attività finalizzata soprattutto a contrastare il cosiddetto “lavoro nero”.
La Vigilanza Tecnica svolge attività di verifica delle condizioni di sicurezza nei seguenti settori: edilizia, ferrovie, radiazioni ionizzanti. L’attività prevalente è mirata al controllo dell’applicazione delle norme sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili al fine di prevenire i fenomeni infortunistici.
E’ buona prassi della DTL, durante gli accessi nei cantieri edili, affiancare ispettori tecnici ad ispettori ordinari, allo scopo di garantisce lo svolgimento di ispezioni più complete ed efficaci con l’obiettivo di verificare, contemporaneamente, la regolarità dei rapporti di lavoro dei lavoratori presenti in cantiere e la sicurezza durante l’esecuzione delle opere e nell’utilizzo di macchinari e attrezzature.
La possibilità di effettuare accessi ispettivi completi, nei cantieri edili, è una prerogativa della sola DTL, sede periferica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a differenza di quanto svolgono gli altri organi di vigilanza sul territorio (ASL, INAIL, INPS…) in maniera disgiunta e ciascuno secondo le proprie competenza.
Ma come avviene realmente un accesso ispettivo in cantiere ?
Innanzi tutto è necessario precisare che gli ispettori del lavoro, siano essi tecnici o ordinari, rivestono, ai sensi degli artt. 55 e 8 D.P.R. n. 520/1955, la qualifica di “ufficiali di polizia giudiziaria” e hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente notizia di reato al magistrato (art. 331 c.p.p) a seguito dell’accertamento di violazioni della norma applicata.
Pertanto entrando in cantiere gli ispettori del lavoro si identificano mostrando la tessera ispettiva di riconoscimento e chiedendo di parlare con un responsabile del cantiere che, nella maggior parte dei casi, risulta essere il capo cantiere dell’impresa esecutrice delle opere in corso di realizzazione. Quanto le opere sono realizzate da imprese strutturate di medie o grandi dimensioni la figura di riferimento spesso risulta essere un geometra o un ingegnere che, sostanzialmente, svolge il ruolo di direttore tecnico dell’impresa e che, contestualmente, segue l’attuazione degli adempimenti in materia di sicurezza di tutte le imprese in cantiere.
Nella fase iniziale dell’accesso gli ispettori ordinari procedono al controllo dei lavoratori presenti in cantiere, mediante la richiesta dei tesserini di riconoscimento e dei documenti di identità, e all’acquisizione delle dichiarazioni da parte dei singoli lavoratori in merito alle caratteristiche del rapporto di lavoro in essere e alla tipologia di attività in corso.
L’ispettore tecnico intanto effettua un giro di ispezione del cantiere, accompagnato dalla figura di riferimento, per verificare se sussistono situazioni di rischio per la sicurezza dei lavoratori, quelle situazioni definite al di sotto del “minimo etico di sicurezza”, concetto noto e in evoluzione nella letteratura di settore con cui si intende la situazione nella quale vi sia il riscontro di “scarsa o nessuna osservanza” delle precauzioni contro i rischi gravi di infortunio, coesistendo le condizioni di grave ed imminente pericolo di infortuni, direttamente riscontrato e di non sanabilità della situazione con interventi facili ed immediati.
In questi casi, che costituiscono anche concorrenza sleale con le imprese che investono in sicurezza, è richiesta l’applicazione degli strumenti repressivi in grado di produrre l’interruzione immediata dei lavori a rischio, vale a dire il sequestro preventivo a norma dell’art 321 del CPP oppure la prescrizione di cessazione immediata dell’attività a rischio a norma dell’art. 20 comma 3 del D. Lgs 758/94.
A titolo esemplificativo si indicano alcune situazioni che, comunque, vanno sempre giudicate nella situazione reale di cantiere e utilizzando tutta la professionalità acquisita in anni di esperienza: lavori in quota sopra i tre metri in totale assenza di opere provvisionali o con estese carenze di protezioni, non sanabili nell’immediatezza con interventi facilmente praticabili; lavori di scavo superiore al metro e mezzo, in trincea, o a fronte aperto ma con postazioni di lavoro a piè di scavo, senza alcun tipo di prevenzione (mancanza di studi geotecnici che indichino chiaramente la tenuta di quello scavo e assenza di puntellature, armature o simili) e con estensione tale da non permettere una facile ed immediata messa in sicurezza; lavori in quota su superfici “non portanti” (ad es. eternit) senza alcun tipo di protezione collettiva od individuale e non facilmente ed immediatamente sanabili.
In sostanza l’ispettore tecnico controlla l’idoneità del ponteggio, delle attrezzature di lavoro (gru, sega circolare, betoniera, macchine per il movimento terra ecc.), il corretto montaggio delle protezioni contro le cadute dall’alto, il corretto uso delle scale portatili, fino all’utilizzo dei materiali nelle fasi lavorative in corso.
Allo scopo di garantire condizioni di trasparenza e correttezza professionale, l’ispettore tecnico chiede di poter interloquire telefonicamente con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) che viene nominato dal committente nel caso di presenza in cantiere di due o più imprese esecutrici, anche non contemporanee ed è la figura che coordina l’attività del cantiere allo scopo di garantire la sicurezza dei lavoratori durante tutte le fasi operative. Spesso il CSE arriva in cantiere e supporta l’ispettore durante l’accertamento.
Dopo il giro di cantiere l’ispettore tecnico si ritrova con i colleghi della vigilanza ordinaria e con le informazioni ottenute risalgono alle relazioni tra le imprese presenti in cantiere arrivando alla costruzione dell’”albero delle gerarchie di cantiere” con l’individuazione, in primis, del committente e a seguire, dell’impresa affidataria dei lavori, delle imprese esecutrici e di tutti gli eventuali sub appalti. Tali informazioni sono già presenti nella “notifica preliminare”, ovvero la comunicazione che il committente invia agli organi di vigilanza tecnica competenti (DTL e ASL). In realtà le informazioni contenute nella notifica preliminare sono “aggregate” e dopo i dati del committente tutte le imprese presenti sono elencate in ordine alfabetico e non secondo le modalità (impresa appaltatrice o esecutrice o sub appalto) e i tempi (fasi lavorative) di ingresso in cantiere pertanto sicuramente migliorabili.
L’accertamento dell’ispettore tecnico prosegue con l’analisi dei documenti di cantiere: il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) delle imprese presenti redatto dal CSE in base alle informazioni contenute nei diversi Piani Operativi di Sicurezza (POS) forniti dalle imprese prima dell’inizio delle loro attività in cantiere, il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio del ponteggio (PiMUS) redatto dall’impresa che ha montato il ponteggio ed eventualmente corredato di progetto nei casi presi visti dalla norma, la documentazione della gru, dell’impianto elettrico e di tutto ciò che è presente in cantiere come apprestamenti, macchine attrezzature.
L’accertamento degli ispettori della vigilanza ordinaria si conclude con una richiesta di documenti da presentare durante una convocazione ufficiale presso gli uffici della DTL o presso in cantiere stesso e, nei casi di presenza di lavoratori “in nero” in percentuale superiore al 20% dei lavoratori presenti della singola impresa, procedono alla sospensione dell’attività di quell’impresa.
Se vengono riscontrate violazioni della norma, l’accertamento dell’ispettore tecnico si conclude con un verbale di prescrizione e contravvenzione a cui segue, in una visita successiva, il verbale di ottemperanza alla prescrizione e ammissione al pagamento della sanzione a seguito della verifica dell’adempimento a tutte le prescrizioni formulate.
Volendo descrivere, certamente non in modo esaustivo, l’attuale situazione generale dei cantieri sul territorio, si riscontra che maggiore è la dimensione dell’impresa e maggiore è la tendenza a destinare risorse alla sicurezza.
Anche se con l’entrata in vigore del Testo Unico sulla Sicurezza, il DLgs 81/08 e le successive modifiche apportate dal DLgs 106/09, negli anni dal 2008 al 2010 si è assistito ad una crescita della cultura della sicurezza nei cantieri, questo fenomeno con l’evolversi della crisi economica che ha colpito il settore dell’edilizia forse più degli altri, presenta una situazione di stallo e spesso di regressione.
Dal 2010 in poi anche il tema dell’organizzazione delle imprese viene messo a dura prova dalla crisi montante, le imprese si parcellizzano sempre più tendendo verso la ricerca di soluzioni accomodanti.
Negli ultimi anni le medie imprese stanno scomparendo e le grandi imprese strutturate si troviamo solo eccezionalmente in cantieri di grandi opere. Anche il committente medio tenta ulteriori forme di risparmio ricorrendo alla pratica del subappalto perpetrato. Il risultato è che spesso l’impresa affidataria non è in grado di avere il controllo su tutte le imprese, artigiane comprese, sotto di lei. In tema di sicurezza è da chiedersi a chi rispondono realmente le imprese individuali, iscritte in camera di commercio con partita iva o codice fiscale. Spesso gli stessi artigiani non eseguono, in cantiere, prestazioni specialistiche per conto delle imprese committenti, ma di fatto risultano prestatori di manodopera con nessuna individualità e autonomia lavorativa. E’ da dire che oggi gli artigiani proteggono le loro posizioni di eterni subappaltati perché questa è l’unica forma contrattuale che garantisce loro la possibilità di accedere al mondo del lavoro. In una struttura del genere, con tanti subappaltatori, è facile capire che l’investimento dell’azienda in termini di sicurezza è veramente minimo.
I fenomeno della parcellizzazione assume un rilevo ancora maggiore se si analizza il ricorso delle imprese all’utilizzo dei lavorati “distaccati” da altre imprese. Ancor peggio, in termini di sicurezza, se il distacco è di tipo transnazionale, complesso da gestire da parte degli organi di controllo in quanto rispondente, nella maggior parte dei casi, a normative diverse da quella italiana. Basti pensare alle difficoltà per può presentare l’attuazione di un corretto programma di formazione e informazione dei lavoratori, procedura alla base delle misure di tutela dei rischi.
Pertanto le maggiori criticità che si riscontrano attualmente nei cantieri, come fa presente anche il Direttore della Direzione Territoriale del Lavoro di Milano, sono legate alla mancanza di “genuinità” della filiera degli appalti nelle costruzioni come conseguenza delle interferenze della crisi economica che fa tendere le imprese verso il “risparmio” nei settori, come quello della sicurezza, non ancora riconosciuti pienamente per la loro importanza.
Va rinsaldato tutto questo percorso con un grosso lavoro anche da parte delle imprese in nome di una nuova competitività più qualificata. In questo la Direzione Territoriale del Lavoro di Milano è ben contenta di potere partecipare a progetti con partner qualificati che aiutino a mettere in chiaro il tema senza pregiudizi o preclusioni.
Una conversazione raccolta dall’ing. Paolo Schiavone Responsabile Unità Operativa Vigilanza Tecnica e dalla Dott.ssa Mariarosaria Simonelli, Direttore della Direzione Territoriale del Lavoro di Milano (ex Direzione Provinciale) presso la sede di Via Macchi - Servizio Ispezioni del Lavoro-Direzione Territoriale del Lavoro