Fuori dalla crisi 2014 numero 39
Con riferimento ai crediti in sofferenza, l’impresa bancaria ha a disposizione tre modelli operativi che...
Con riferimento ai crediti in sofferenza, l’impresa bancaria ha a disposizione tre modelli operativi che prevedono, rispettivamente:
La valutazione deve necessariamente tener conto della variabile fiscale e, più in particolare, della disciplina disegnata, ai fini IRES, dagli artt. 101 e 106 del DPR 917/1986 (“TUIR”). Al riguardo vale considerare che per i soggetti, tra i quali le banche, che redigono il bilancio sulla base dei principi contabili internazionali (c.d. IAS Adopter) assume particolare rilievo ai fini fiscali il principio di derivazione rafforzata di cui all’art. 83 del TUIR.
Ne consegue che, in caso di cessione del credito, assume rilevanza nella prospettiva tributaria la rappresentazione di bilancio, indipendentemente dal trasferimento giuridico-formale della partita creditoria (Circ. 33/E del 2009 e 7/E del 2011).
In conformità agli IAS, infatti, il trasferimento del credito viene rappresentato come tale in bilancio solo se comporta il passaggio dei connessi rischi e benefici al cessionario, indipendentemente dal trasferimento giuridico dei diritti.
In altri termini, “titolare fiscale” del credito è il soggetto nel cui bilancio lo stesso risulti iscritto.
La rilevanza del dato contabile è stata ulteriormente rafforzata dalle recenti modifiche che hanno riguardato gli artt. 101 e 106 del TUIR, che vengono di seguito esaminati nella prospettiva degli enti creditizi e finanziari di cui al D.Lgs. 87/1992 (cfr. § 2, 3 e 5). Per tali soggetti assume rilievo la distinzione tra crediti “verso la clientela” (disciplinati dall’art. 106 del TUIR) e “altri crediti” (regolati dall’art. 101, comma 5, del TUIR). Il § 4 è, invece, dedicato alla fiscalità dei crediti dei soggetti industriali e commerciali.
L’art. 106, comma 3, del TUIR disciplina tanto le perdite derivanti dalla definitiva irrecuperabilità del credito (c.d. perdite definitive), quanto le perdite dovute a situazioni di temporanea inesigibilità
(c.d. perdite potenziali).
La disposizione si può riassumere come segue:
Come evidente, assume rilevanza esclusivamente il dato di bilancio dal momento che non è richiesta la sussistenza di elementi certi e precisi che sono, invece, necessari per le perdite regolate dall’art. 101, comma 5, del TUIR. Considerata la centralità della rappresentazione di bilancio, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato la possibilità, in sede di verifica, di valutare e sindacare la correttezza delle scelte contabili (cfr. Circ. n. 14/E del 4 giugno 2014).
Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’ambito oggettivo della disposizione è limitato ai crediti iscritti nella voce 70 del bilancio bancario dedicata ai crediti verso la clientela (intesa come l’insieme dei soggetti diversi dalle banche).
Con riguardo alla nozione di cessione a titolo oneroso, oltre alla compravendita, essa dovrebbe ricomprendere le operazioni equiparate ai sensi della normativa fiscale (conferimenti, permute, datio in solutum, ecc.). Al riguardo, si registra una posizione restrittiva dell’Amministrazione finanziaria, secondo la quale le perdite derivanti dalle operazioni di “scambio” di crediti con partecipazioni sarebbero comunque deducibili in cinque quote costanti, indipendentemente dalle modalità tecniche con cui viene realizzata l’operazione (cfr. Circ. n. 14/E del 4 giugno 2014).
Va, poi, osservato, che le svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Con riguardo al valore fiscale dei crediti, si precisa che le svalutazioni e le perdite (anche se deducibili per quinti) si intendono integralmente dedotte nel periodo d’imposta in cui vengono imputate in bilancio. Conseguentemente il valore fiscale del credito risulta allineato a quello di bilancio sicché eventuali plus/minusvalenze scaturenti dal successivo realizzo del credito dovranno essere determinate con riguardo all’ultimo valore di bilancio.
Ai fini IRAP, le rettifiche e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti delle banche verso la clientela sono deducibili/tassabili in quote costanti nell’esercizio di imputazione a conto economico e nei quattro successivi1. Le disposizioni in esame, introdotte dalla L. 147/2013 (c.d. Legge di Stabilità), sono in vigore a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013.
Sono deducibili ai sensi dell’art. 101, comma 5, del TUIR le perdite “definitive” (da valutazione e da realizzo) in presenza di elementi certi e precisi. La norma introduce, tuttavia, diversi meccanismi presuntivi.
Il primo meccanismo presuntivo prevede la deducibilità in ogni caso quando il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali o abbia concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del R.D. 267/1942 (novità introdotta dal D.L. 83/2012). In presenza di procedure concorsuali opera una automatica deducibilità che prescinde da ogni ulteriore verifica degli elementi certi e precisi, vista la evidenza oggettiva della illiquidità del debitore. Per quanto riguarda il periodo d’imposta della deduzione,
l’Agenzia ritiene che i requisiti di deducibilità siano integrati a partire dalla data della sentenza o del provvedimento di ammissione alla procedura o del decreto di omologa dell’accordo di ristrutturazione.
Una volta aperta la procedura il periodo d’imposta in cui dedurre
le perdite è individuato in base alle ordinarie regole di competenza, sulla base dell’imputazione a bilanci conto economico, sicchè non è necessario attendere che i provvedimenti diventino definitivi. In riferimento alla quantificazione della perdita, assume rilievo il principio di derivazione e quindi l’importo imputato
a conto economico.
Il secondo meccanismo presuntivo (introdotto dalla Legge di Stabilità) considera sussistenti gli elementi certi e precisi quando si realizza la cancellazione (derecognition) del credito dal bilancio, in applicazione dei principi contabili (IAS e ITA GAAP) e ciò indipendentemente dalla sussistenza di un “evento estintivo”.
La Legge di Stabilità ha esteso l’applicazione del meccanismo presuntivo a tutti i soggetti (precedentemente era limitato agli IAS Adopter).
Il terzo meccanismo presuntivo (introdotto dal D.L. 83/2012) assume l’esistenza di elementi certi e precisi in ogni caso quando il credito sia di modesta entità2 e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso.
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la data di scadenza del termine di sei mesi rappresenta il momento a partire dal quale la perdita può essere fiscalmente dedotta.
La perdita diviene effettivamente deducibile solo nell’esercizio in cui è imputata a conto economico.
Nella Circ. n. 26/E del 2013 l’Agenzia specifica che la “modesta entità” va valutata in base al valore nominale del credito (i.e., prescindendo da eventuali svalutazioni effettuate in sede contabile e fiscale). In presenza di crediti acquisiti mediante atti traslativi va considerato il corrispettivo di acquisto e, in caso di riscossione parziale del credito da parte del creditore, il valore nominale va considerato al netto degli importi incassati. Non assumono rilevanza gli interessi di mora, gli oneri accessori addebitati al debitore in caso di inadempimento.
Il quarto meccanismo presuntivo3 opera in caso di prescrizione del credito (art. 2934 c.c.), la quale comporta la perdita di qualsiasi diritto giuridico, economico e patrimoniale sulla posta creditoria e la cristallizzazione della perdita. La norma trova applicazione indipendentemente dall’importo del credito prescritto.
In assenza di operatività di uno dei meccanismi presuntivi è necessario dimostrare la sussistenza di elementi certi e precisi.
Per quanto riguarda le perdite da valutazione, la definitività discende da una situazione oggettiva di insolvenza non temporanea, ossia da una situazione di illiquidità del debitore tale da far escludere la possibilità di un futuro soddisfacimento della pretesa (cfr. Circ. 26/E del 2013).
Per quanto riguarda le perdite da realizzo è necessario riferirsi alla nozione di atto realizzativo, che corrisponde alle ipotesi di cessione del credito, transazione con il debitore (che comporti riduzione definitiva del debito o degli interessi, motivata dalle difficoltà finanziarie del debitore) e rinuncia al credito.
L’Agenzia sostiene la tesi secondo cui, anche in caso di atti realizzativi, la deducibilità di una perdita su crediti deve essere valutata caso per caso e supportata da elementi probatori volti alla dimostrazione della definitiva inesigibilità del credito4.
La disciplina applicabile ai soggetti industriali e commerciali.
Per quanto riguarda i soggetti industriali e commerciali, le perdite definitive, (da realizzo o da valutazione), sono deducibili ai sensi dell’art. 101, comma 5 del TUIR, secondo i medesimi criteri descritti al precedente § 3. Le perdite “potenziali” sono deducibili secondo il regime forfetario di cui all’art. 106, commi 1 e 2, del TUIR. In particolare, è previsto che le svalutazioni e gli accantonamenti siano deducibili in ciascun periodo d’imposta nei limiti dello 0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio. La deduzione non è più ammessa quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni operate e degli accantonamenti raggiunga il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti iscritti in bilancio alla fine dell’esercizio.
L’eventuale eccedenza che dovesse verificarsi concorre a formare il reddito.
Le perdite definitive su crediti, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione, sono deducibili a norma dell’articolo 101, comma 5, del TUIR limitatamente alla parte che eccede l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi.
Per quanto riguarda il valore fiscalmente riconosciuto dei crediti, lo stesso è costituito dal valore nominale o di acquisizione dei crediti con un conseguente disallineamento tra il valore di bilancio (ridotto delle svalutazioni) e il valore fiscalmente riconosciuto.
In caso di conversione dei crediti bancari in partecipazioni, nel bilancio bancario, redatto obbligatoriamente in conformità agli IAS, viene effettuata la cancellazione (derecognition) del credito e viene iscritta al fair value la partecipazione ricevuta in cambio. Se il fair value della partecipazione, come spesso accade, è inferiore al valore nominale del debito estinto, la differenza viene imputata a conto economico.
Tale differenza negativa secondo l’Agenzia delle Entrate (Circ. 42/E del 2010 e 14/E del 2014) è ordinariamente deducibile ai sensi ai sensi dell’art. 101, comma 5, del TUIR in presenza di elementi certi e precisi (se riferita ad altri crediti) ovvero, ai sensi dell’art. 106, del TUIR in quote costanti (se riferita a crediti verso la clientela).
Il regime tributario delle partecipazioni ricevute in cambio potrebbe, tuttavia, disincentivare le banche ad effettuare la conversione, in quanto le relative svalutazioni sono fiscalmente irrilevanti, così come le minusvalenze da realizzo (in presenza dei requisiti pex).
In questo contesto, l’art. 113 del TUIR consente alle banche di chiedere, mediante presentazione di istanza di interpello ordinario, la disapplicazione del regime pex e di ottenere l’equiparazione ai crediti (ai fini degli artt. 101, comma 5, e 106 del TUIR) delle partecipazioni acquisite nell’ambito di interventi finalizzati al recupero dei crediti o derivanti dalla conversione dei crediti in azioni.
In caso di accoglimento dell’istanza di interpello, l’ultimo valore fiscale dei crediti estinti o convertiti è trasferito alle azioni ricevute.
L’eventuale differenziale negativo tra il fair value della partecipazione e l’ultimo valore fiscale del credito non può assumere rilevanza autonoma ma concorrerà a determinare l’ammontare delle svalutazioni dei crediti o delle perdite su crediti fiscalmente deducibile (ai sensi dell’art. 106 ovvero 101, comma 5) al termine del periodo d’imposta in cui avviene l’acquisizione delle partecipazioni o la conversione dei crediti.
Le principali conseguenze del regime speciale qui in esame possono essere così riassunte:
Paolo Serva -Dottore Commercialista - Di Tanno e Associati – Studio Legale Tributario
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